Lo Statuto del Gruppo Romano Corrispondenti

(stralcio)

Articolo 1)

È costituita in Roma, con sede presso la Sala Stampa Italiana, in Piazza San Silvestro n. 13, il “GRUPPO ROMANO DEI CORRISPONDENTI”, associazione senza fini di lucro, tra i Corrispondenti Romani degli organi di informazione che hanno uffici di corrispondenza dalla Capitale.

Articolo 2)

Il Gruppo Romano Corrispondenti ha i seguenti scopi:

  1. facilitare ai corrispondenti degli organi di informazione l’esercizio della loro attività;
  2. vigilare sul regolare funzionamento della Sala Stampa e sull’uso dei locali e dei servizi comuni;
  3. organizzare incontri nella Sala Stampa con esponenti della politica, della cultura, dell’arte, dello sport, dell’economia e del lavoro.

Articolo 3)

Fanno parte del Gruppo Romano Corrispondenti in qualità di soci quei giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti) che svolgono servizio come corrispondenti di organi di informazione aventi sede fuori Roma (cioè con rapporto documentato a loro cura regolato dal Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico – Cnlg) e quei professionisti e pubblicisti freelance per i quali la collaborazione con i giornali sia il lavoro preminente. Il Consiglio Direttivo, costituito ai sensi degli articoli seguenti, accerta i titoli per l’ammissione a socio in base alla documentazione prodotta.

Articolo 4)

Sono organi del Gruppo Romano Corrispondenti:

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l’Assemblea dei Soci;
  4. il Collegio dei Sindaci;
  5. la Consulta dei Capi delle Redazioni.

Articolo 5)

Il presidente rappresenta il Gruppo, fa osservare lo Statuto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea, si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere per le mansioni di rispettiva competenza.

Articolo 6)

Il Consiglio Direttivo, che provvede a quanto occorre al buon andamento del Gruppo, è composto da:

  1. il Presidente;
  2. quattro Consiglieri, tra i quali – nella prima riunione del Consiglio da tenersi entro otto giorni dalle elezioni – sono eletti per scrutinio palese il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 7)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario cura l’attuazione dei deliberati dell’assemblea; mantiene aggiornata la lista dei soci; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che debbono, tutti, essere affissi all’albo; vigila sul buon andamento dei servizi in Sala Stampa.

Il Tesoriere provvede alla riscossione dei contributi per i servizi comuni, fissati dal Consiglio, sovraintende in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo alla amministrazione dei fondi comuni e prepara il bilancio annuale da presentare, previa deliberazione del Consiglio stesso alla approvazione della Assemblea dei soci entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. Il bilancio deve essere a disposizione dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea.

La Consulta dei Capi delle redazioni esprime pareri su impegni di spesa rilevanti, sulla destinazione dei locali della Sala Stampa e sulla determinazione del contributo per l’uso dei tavoli.

Articolo 8)

Su richiesta dei soci che abbiano tra loro delle vertenze, il Consiglio direttivo può esercitare le funzioni normalmente espletate dai collegi arbitrali.

Articolo 9)

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e rimangono in carica, per la durata del mandato, anche quando perdano i requisiti per l’appartenenza al Gruppo. In caso di vacanza di una delle cariche sociali, entro 30 giorni si devono indire elezioni suppletive.

Articolo 10)

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo solo i soci che abbiano al momento delle elezioni il rapporto previsto dall’articolo 3 dello Statuto.

Articolo 11)

Possono essere eletti coloro che abbiano presentato la loro candidatura al Segretario del Consiglio uscente almeno 24 ore prima della data fissata per le elezioni. Le preferenze riportate da altri soci del Gruppo saranno considerate nulle.

Articolo 12)

Sulla scheda unica potranno essere indicate una sola preferenza per il presidente, tre per i consiglieri, due per i sindaci. Sono eletti coloro che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il giornalista con maggior anzianità di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti .

Articolo 13)

Il Consiglio Direttivo compila il regolamento per l’accesso alla Sala Stampa e l’uso dei locali e dei servizi relativi e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 14)

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, per l’esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta ne facciano richiesta (per iscritto al Presidente e indicando gli argomenti da porre all’ordine del giorno) almeno due membri del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci del Gruppo.

Il Presidente deve convocare l’Assemblea entro i 15 giorni successivi ed ha facoltà, ascoltato il Consiglio, di integrare l’ordine del giorno. Il relativo avviso deve essere affisso, a cura del Segretario, nei locali del Gruppo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la convocazione può avvenire entro un termine più breve. In prima convocazione, per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è considerata valida quale sia il numero dei partecipanti.

Articolo 15)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre sindaci effettivi. Esso sorveglia sulla regolarità della gestione finanziaria del Gruppo e presenta una relazione all’Assemblea annuale ordinaria.

Articolo 16)

Coloro che abbiano perduto il titolo di soci effettivi del Gruppo Romano Corrispondenti, ma mantengano rapporti di collaborazione occasionale con organi di informazione, conservano il diritto ad avvalersi di tutti i servizi offerti ai Soci effettivi, dietro pagamento del contributo.

Articolo 17)

I soci (e per loro i rispettivi uffici di corrispondenza) debbono pagare mensilmente un contributo alle spese sostenute dal gruppo per una migliore gestione del lavoro in Sala Stampa. Tale contributo, parametrato sul numero dei tavoli occupati, è determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo e va versato al Tesoriere. Il contributo può essere aumentato per necessità, su deliberazione del Consiglio Direttivo previo parere dei Capi delle Redazioni.

Articolo 18)

I soci hanno il dovere di rispettare le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo per il normale svolgimento delle attività di corrispondente della Sala Stampa e le norme del Regolamento predisposto dal Consiglio stesso, per l’accesso ai locali e il loro uso.

 Articolo 19)

Lo Statuto può essere modificato nel corso di una Assemblea appositamente convocata. Le variazioni debbono essere deliberate, in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci· del Gruppo. Nel caso che tale quorum non sia raggiunto, le proposte di modifica debbono essere sottoposte ai soci con scheda da deporre nelle urne aperte per complessive dodici ore, in almeno un turno diurno (12-18) ed uno serale (16-22) non nella stessa giornata.