La Convenzione

C O N V E N Z I O N E

TRA

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con sede in Roma, C.F. 80230390587, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale della Direzione Generale dei Servizi Interni e Finanziari, dottoressa Stefania De Angelis, giusto incarico conferito con DPCM del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2024 al n. 202, nel seguito denominato anche Ministero e/o MIMIT,

E

l’Associazione Gruppo Romano Corrispondenti con sede legale in Roma, piazza Augusto Imperatore, 32 – C.F. 97613170584 rappresentato ai fini del presente atto dal dottor Angelo Raffaele Marmo, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, in virtù dei poteri conferiti con Verbale riunione Consiglio Direttivo il 10 giugno 2025 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Associazione Gruppo Romano Corrispondenti, nel seguito denominata anche Associazione, nel prosieguo denominate, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.

PREMESSO CHE

a) l’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, statuisce che l’allora Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni – oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy “è autorizzato ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale”;
b) l’articolo 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000, in ordine alle attività di informazione e di comunicazione, dispone che esse sono, tra l’altro finalizzate ad “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”, “a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;
c) l’Associazione ha tra le sue finalità, come da Statuto che si allega in copia alla presente, quella di favorire l’esercizio di attività di quegli organi di informazione aventi sede fuori del territorio romano e che necessitano di uffici di corrispondenza nel territorio di Roma (All. 1_Statuto Associazione Gruppo Romano Corrispondenti);
d) la convenzione stipulata in data 25 giugno 2014 tra la Presidenza del Consiglio del Ministri, l’allora Ministero dello Sviluppo Economico e l’Associazione Gruppo Romano Corrispondenti è scaduta e, pertanto, si rende opportuno continuare a garantire alle professionalità del settore dell’informazione nazionale spazi e strutture adeguate nella città di Roma, rappresentativa delle sedi istituzionali principali delle Amministrazione ed Enti Pubblici, al fine di consentire di seguireda vicino la vita politica istituzionale del Paese mediante la messa a disposizione gratuita di uno spazio di lavoro, anche per i giovani operatori dell’informazione non direttamente dipendenti da redazioni permanenti;
e) il Ministero in data 23 febbraio 2026 ha sottoscritto il verbale di consegna in uso governativo della porzione immobiliare sita al piano terra di Palazzo Blumensthil, in Roma, via Vittoria Colonna n. 1 censita al N.C.E.U. di Roma al Foglio 407, particella 98, sub 503 categoria B4 oltre cantina sita al piano interrato, sub 14/p;
f) il Ministero, in ottemperanza all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ed in conformità al predetto verbale di consegna, con apposito contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto in data 12 marzo 2026 ha concesso la porzione immobiliare di palazzo Blumensthil, per come riportata alla precedente premessa, all’Associazione (nel seguito anche lmmobile);
g) il comodato del nuovo immobile è funzionale al rilascio dell’attuale sede ubicata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 32;
h) si rende, inoltre, necessario garantire una regolamentazione dei servizi offerti secondo principi di equità e trasparenza nell’accesso agli spazi disponibili messi a disposizione dal Ministero;
i) la titolarità datoriale delle attività lavorative svolte dall’Associazione su disposizione del Presidente dell’Associazione, porta all’individuazione del Datore di lavoro “ratio materie” secondo decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano la presente Convenzione (nel seguito Convenzione).
Art. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e l’allegato 1 sono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Art. 2 – Oggetto
Con la sottoscrizione della Convenzione le Parti disciplinano il rapporto di collaborazione per la gestione della Sala stampa nazionale, definendone il livello di servizi e spese inerenti la sede, in particolare al fine di disciplinare:

  • il funzionamento e l’uso dei locali da parte dell’Associazione;
  • il supporto del Ministero alla gestione della Sala Stampa;

In particolare, nella gestione del funzionamento della Sala stampa, l’Associazione si impegna a regolamentare l’accesso ai locali e ai servizi comuni da parte dell’utenza.
Art. 3 – Obblighi dell’Associazione
L’Associazione si impegna ad aggiornare e mantenere a proprie spese il sito web nel quale si dà informazione su Statuto, Convenzione, contratto di comodato d’uso della sede, referenti, orari di apertura, modalità di accesso e quanto altro utile per gli organi di stampa nazionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità, nonché di parità di trattamento e rotazione nell’accesso dei servizi offerti dall’Associazione.
In relazione a quanto disposto dal punto precedente, l’Associazione si impegna ad aggiornare, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il regolamento di accesso alla Sala Stampa con l’obiettivo di prevedere la più ampia fruibilità della stessa da parte di giornalisti iscritti all’ordine nazionale dei giornalisti o collaboratori di testate non aventi sede in Roma, o freelance, prevedendo, se del caso, una quota a titolo di rimborso spese. Per i freelance dovrà essere esplicitamente garantito uno spazio dedicato ad uso giornaliero gratuito, con connessione libera alla rete wifi. Il regolamento è trasmesso al Ministero.
L’Associazione provvede a proprie spese all’acquisizione, gestione e mantenimento delle postazioni a disposizione dei giornalisti.
L’Associazione provvede a propria cura e spese ad eventuali adeguamenti impiantistici dell’Immobile messo a disposizione dal MIMIT nel rispetto di quanto previsto dal contratto di comodato d’uso, nonché al sostenimento delle spese connesse ai i servizi di funzionamento della Sala Stampa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di antincendio, il servizio di pulizia, i canoni telefonici, il traffico dati, il canone RAI (ove dovuto) e, ogni altro onere connesso al funzionamento della sala stampa.
L’Associazione provvede al pagamento delle eventuali pendenze relative alla TARI e di tutte le altre spese di gestione a suo carico dell’attuale sede, in fase di rilascio, ubicata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 32.
L’Associazione, entro venti (20) giorni solari e continuativi dalla consegna dell’Immobile provvede ad inviare all’AMA la dichiarazione di attivazione della TARI, trasmettendone copia al MIMIT a mezzo PEC. L’Associazione provvede a trasmettere a mezzo PEC al Ministero copia degli avvisi di pagamento TARI entro due (2 ) giorni dal ricevimento per consentirne la liquidazione da parte del MIMIT.
L’Associazione si impegna, inoltre, a non effettuare modifiche o diverse attività all’interno dei locali che possano arrecare pregiudizio o responsabilità in merito a sanzioni o violazioni derivanti da tali atti in violazione delle norme di legge nei confronti del Ministero.
L’Associazione provvede ad inviare a mezzo PEC, con cadenza annuale, al Ministero copia del proprio bilancio.
In continuità con la precedente convenzione del 25 giugno 2014, con cadenza trimestrale l’Associazione trasmette al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, l’elenco delle testate giornalistiche e dei singoli giornalisti che sono ospitati giornalmente nella sala stampa, ai fini di un monitoraggio delle attività poste in essere. Le predette comunicazioni sono trasmesse per conoscenza a mezzo PEC anche al MIMIT.
Art. 4 – Obblighi del Ministero
Il Ministero si impegna a: mettere a disposizione della Sala Stampa Italiana un addetto alla reception; provvedere al pagamento degli oneri condominiali e della TARI relativi all’Immobile.
Il Ministero, in continuità con la convenzione del 2014, provvede al pagamento degli oneri condominiali residui dell’attuale sede della Sala Stampa Italiana ubicata in piazza Augusto Imperatore in fase di rilascio.
Ogni altra spesa non espressamente indicata come a carico del Ministero è da intendersi quale spesa di competenza dell’Associazione.
Art. 5 – Durata
La presente convenzione ha durata di sei (6) anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per altri sei (6) anni, previo accordo delle Parti.
Eventuali modifiche alla Convenzione che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti e dovranno essere formalizzate mediante la stipulazione di appositi accordi scritti.
Le Parti potranno recedere dalla Convenzione, con obbligo di motivato preavviso minimo di novanta (90) giorni qualora nel corso di vigenza intervengano sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile all’atto della stipula, oltre che nel caso di mutamenti normativi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Art. 6 – Comunicazioni
Le comunicazioni tra le Parti, riguardanti la presente Convenzione, avverranno a mezzo PEC:
Per l’Associazione:
Associazione Gruppo Romano Corrispondenti:
PEC: consiglio.grc@pec.salastampaitaliana.online
Per il MIMIT:
Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione Generale dei Servizi Interni e finanziari – Divisione IX. Immobili, logistica, supporto alle attività di sicurezza sul lavoro e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale:
PEC: dgsif.div09@pec.mimit.gov.it
Art. 7 – Controversie
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o applicazione della Convenzione o comunque direttamente od indirettamente connesse alla stessa, le Parti, previo interessamento dei rispettivi organi centrali, si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. A tal fine, ciascuna Parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione. Al fine di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro un termine congruo e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni.
Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia, entro i termini di cui sopra, la stessa sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Art. 8 – Sottoscrizione
Le Parti dichiarano espressamente che la Convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte e viene stipulata in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale.